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Solito caso all'Italiana. Si firma e sottoscrivono leggi e regolamenti ma poi alla prima applicazione concreta ci si rende conto che non era quello che si vuole. Il caso emblematico è quello, piuttosto famoso, della discriminazione territoriale. Facciamo un passo indietro: cosa vuol dire discriminazione territoriale? Letteralmente vorrebbe dire quando si ha un atteggiamento non paritario (discriminazione) nei confronti di qualcuno o di un gruppo di individui in virtù della loro appartenza/residenza in una determinata zona. Quindi il cosidetto " Polentone/Terrone ". Io a luglio, così come era accaduto con il Fair play finanziario (o FFP) avevo subodorato la magagna, in fondo modificare l'articolo 11 del codice di giustizia sportiva (che fa riferimento alle varie discriminazioni) in questa maniera non lascia altra scelta.
Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all’art. 18, comma 1 lett. e). In caso di seconda violazione, oltre all’ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applica la sanzione minima di cui all’art. 18, comma 1, lettera d). Nei casi di particolare gravità e di pluralità di violazioni, nella medesima gara, possono essere inflitte anche la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 18, comma 1, lettere f), g), i), m). In caso di violazioni successive alla seconda, si applicano, congiuntamente o disgiuntamente tra loro e tenuto conto delle concrete circostanze del fatto, la sanzione della perdita della gara e quelle di cui all’art. 18, comma 1, lettere d), f) g), i), m)
Fonte:http://www.figc.it/it/99/3815/Norme.shtml
Innanzi tutto togliamo dal campo uno dei dubbi più importanti: la Uefa dice di punire ogni discriminazione in maniera paritaria ed uguale. Per cui se io dico urlo a tizio "Negro" o "Terrone" è equivalente. Vi consiglio di leggere con attenzione il comma 3 che elenca i casi in cui le società sono responsabili: "Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione". Lo stesso comma elenca anche le possibili punizioni con rimando ad altri articoli ed altri commi (il 18). "In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all’art. 18, comma 1 lett. e). In caso di seconda violazione, oltre all’ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applica la sanzione minima di cui all’art. 18, comma 1, lettera d). Nei casi di particolare gravità e di pluralità di violazioni, nella medesima gara, possono essere inflitte anche la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 18, comma 1, lettere f), g), i), m)"
Sanzioni a carico delle società 1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: a) ammonizione; b) ammenda; c) ammenda con diffida; d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; e) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori; f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni; g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente; h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore; i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore; l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale; m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni; n) divieto di tesseramento di calciatori fino a un massimo di due periodi di trasferimento. 2. Alle società può inoltre essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara nelle ipotesi previste dall'art. 17 del presente Codice.
Leggendo l'articolo 18 si capisce subito che la pena minima, articolo 18 comma 1 lettera e), è la chiusura di un settore. In caso di seconda violazione si passa alla lettera d) dello stesso articolo e comma. Nei casi più gravi si passa alle punizioni riportate alle lettere f), g), i), m) cioè: squalifica a termine del campo per massimo due anni, penalizzazione di punti in classifica, esclusione dal campionato di appartenenza ed assegnazione ad uno inferiore (retrocessione), esclusione da manifestazioni (esclusione ad esempio dalla coppa italia). Ci voleva tanto? Io ci ho messo 20 minuti a capire l'andazzo e non sono un avvocato ne un esperto di diritto sportivo. Unica obiezione plausibile: le società non prevedono il futuro e sperano che certi episodi non accadano. In merito riporto due cose che cita Mauro Valeri, dirigente dell'Osservatorio Razzismo ed Antirazzismo nel Calcio. L'Atalanta ha pagato per 3 volte una multa di 18.000 € per discriminazione territoriale. Quindi se gli stessi comportamenti saranno ripetuti quest'anno rischia come minimo un paio di turni a porte chiuse ed anche qualche punto di penalizzazione. Il Milan rischia grosso visto che l'anno scorso i suoi tifosi si erano presentati con una mascherina igenica con intento spregiativo verso i tifosi partenopei. La Juve multata in due occasioni (contro Napoli ed Udinese). E potrei continuare. La mia domanda è una sola: le società perchè non sfruttano telecamere e posti numerati per cacciare via dallo stadio i rei di tali comportamenti? Non esiste una risposta che non implichi il fatto che alle società non conviene cacciare via gli ultras dagli stadi.
Riporto un episiodio curioso: nell'Ottobre 2007, Inter-Napoli, un tifoso napoletano presente in tribuna lascia lo stadio perchè infastidito da alcuni striscioni offensivi. Si rivolge ad un giudice di pace che gli riconosce un danno esistenziale di 1500 €. Immaginiamoci 50.000 ricorsi.
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